Perché è necessario aggiornare il diritto di famiglia ai tempi attuali?

La prima legge del diritto di famiglia è quella del 1 dicembre 1970, n.898, svolta epocale in Italia in cui viene normato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e le varie regole sull’affidamento dei figli e assegnazione della casa coniugale. All’epoca erano tutti affidamenti esclusivi, i figli collocati principalmente alla madre perché all’epoca erano quelle dedite alla cura dei figli e l’onere del mantenimento era sull’uomo, all’epoca l’unico percettore di reddito nella stragrande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni. Quindi la madre “collocataria” aveva l’onere della gestione personale dei figli e aveva l’assegnazione della casa a titolo gratuito.

Famiglia anni 70

L’affidamento esclusivo dava il potere decisionale assoluto alle madri collocatarie e al padre il diritto di “vigilare sulla prole” e di intervenire tramite tribunale qualora fosse in disaccordo con le decisioni prese dalla madre. Con la riforma del 2006 con la legge 54, su pressione dell’Unione Europea essendo l’italia indietro rispetto agli altri paesi, è stato introdotto l’affidamento condiviso, assegnando anche al genitore non collocatario “potere decisionale” alla pari del collocatario, perciò ora vediamo ad esempio nei moduli scolastici la doppia firma o l’obbligo del consenso di entrambi i genitori per l’iscrizione. Ma anche se esorta di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, lo schema di affidamento che norma è sempre lo stesso degli anni settanta, cioè figli collocati a un genitore e l’altro rimane il mero visitatore ed erogatore di mantenimento. Ma oggigiorno com’è la situazione? È giustificato il permanere di tale schema di affidamento? Vediamo a livello grafico l’attuale modello vigente.

Come vediamo dallo schema gran parte dell’onere della gestione è verso un solo genitore e l’altro ha un ruolo marginale, chiamato “genitore ludico” o “genitore del weekend” o “bancomat” in riferimento al ruolo di erogatore di mantenimento. Ma come sono organizzate le famiglie di oggi visto che entrambi svolgono le attività lavorative fori casa? Vediamo lo schema sottostante:

Esempio di gestione della prole di una coppia con lavoro full time

Come possiamo vedere la gestione “diretta” diventa, usando i termini di una recente sentenza di cassazione, tendenzialmente paritaria. Quindi ora esaminiamo il disequilibrio dal punto di vista economico l’applicazione di un modello obsoleto ha generato nei tempi moderni: entrambi hanno un introito di uno stipendio full time o un “part time” dei turnisti (es commesso, infermiere, oss ecc) e il collocatario (nello schema segnato in rosa) incassa 1/3 circa dello stipendio del non collocatario (in azzurro). La casa generalmente viene assegnata al collocatario a titolo gratuito anche se di proprietà esclusiva dell’altro gravato da mutuo ipotecario che resta a carico del genitore uscente che a sua volta dovrà reperire un’altra abitazione con relativo affitto e spese (su questo ci soffermeremo quando analizzeremo nel dettaglio questa spinosa situazione). In bianco sono segnate le fasce orarie in cui i figli sono a scuola, spesso a tempo pieno con mensa, baby-sitter, doposcuola in strutture convenzionate, nonni materni e paterni, attività extrascolastiche come sport, corsi di musica ecc… Tutte queste attività, inclusi i campi estivi, che coprono esclusivamente la fascia oraria spettante al genitore collocatario, sono inclusi nei protocolli delle spese straordinarie da dividere al 50% tra i genitori. Quindi riassumendo abbiamo una gestione tendenzialmente paritaria ma sulla carta è solo uno dei due quello che gestisce personalmente il 90% del tempo della prole e quindi ha diritto a percepire il famoso “assegno” e al godimento della casa familiare a titolo gratuito, nella quale, a differenza a quanto accadeva negli anni 70, il collocatario ci costruisce una nuova famiglia e nuova prole di secondo letto, quindi si inserisce nel nucleo un altro percettore di stipendio ma l’onere della casa coniugale resta sempre l’ex marito con l’onere del mutuo ipotecario, manutenzione della casa e spese straordinarie dell’immobile.

Quindi essendo già il sistema tendenzialmente paritario di gestione della prole, quello che proponiamo con questa proposta di legge è di rendere questo modello operativo anche sulla “carta”, equilibrando i ruoli genitoriali e le risorse economiche, dando una vita dignitosa a entrambi i genitori.

Domanda: condanniamo i figli ad essere pacchi postali con il trolley avanti e indietro? Niente affatto! Anzi, riduciamo gli spostamenti da una casa all’altra solamente di 1 viaggio sola andata (nel modello a settimane alternate, anziché i 6 viaggi avanti e indietro settimanali previsti col modello attualmente vigente. Vedi schema sotto:

Con questo modello, i viaggi sono ridotti al minimo, il genitore che paga il servizio di baby-sitting o il campo estivo paga un servizio che “serve anche a lui” perché la gestione è diventata effettivamente paritetica, non più pagare un servizio che sulla carta “serve solo al collocatario”.

Serve il trolley? No, perché ogni genitore provvede all’intero abbigliamento, dalle mutande ai calzini. Rimane il necessario per la scuola (zaino, libri) che il genitore ha l’onere di controllare che il figlio abbia tutto il necessario. i figli sono più rilassati per il fatto che non devono uscire due sere a settimana e possono rimanere comodamente in pigiama e ciabatte. Il weekend potranno vedersi con i soliti amici e ciascun genitore avrà una casa dignitosa per ospitarli. Ciascun genitore così potrà godersi la quotidianità dei propri figli, così come faceva prima di separarsi.

Equilibrare la gestione materiale ed economica post separazione riduce i conflitti perpetui nelle aule di tribunale, dove i figli sono diventati merce di scambio dove si baratta tempo in cambio di soldi.

Genitori più sereni=figli più felici

Partiamo dal TITOLO…

Il titolo descrive in breve il contenuto della lunghissima proposta di legge composta da ben 57 articoli + 2 conclusivi. E’ frutto di duro lavoro e di studio dei 4 Codici del Diritto in relazione alle modifiche introdotte da leggi, decreti legislativi ecc. che hanno modificato il sistema giudiziario a seguito della ratificazione della Convenzione di Istambul in merito al contrasto della violenza di genere nel 2013. Tale convenzione all’articolo 4 comma 4 dice: “Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.” Con l’autorizzazione di tale convenzione sono state introdotte nuove leggi e e modifiche ai codici penale, civile, di procedura penale e civile e anche al codice delle procedure di attuazione del c.p.p., inizialmente in maniera “timida” perché appunto erano “discriminatorie”, diventate via via sempre più decise fino all’attuale legge 181/2025 conosciuta come “femminicidio” e in cantiere ci sono altre proposte di legge in esame dello stesso stampo.

Modifiche ai codici penale, civile, di procedura penale e di procedura civile finalizzate a garantire l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e al giusto processo

Perché è necessario modificare la legge vigente per rendere i cittadini uguali davanti alla legge? L’articolo 3 della nostra Costituzione recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

La legge deve essere neutra, punire in base alla fattispecie di reato e non da chi lo commette o dal sesso della vittima. E nemmeno le aggravanti di tali reati devono essere maggiori e minori a seconda del genere, se la persona offesa di tale reato è un uomo o una donna.

Nel testo della nostra proposta di legge rende neutre quelle disposizioni che differenziano la pena e le condizioni carcerarie in base al sesso di chi viene condannato per una certa fattispecie di reato. in seguito vedremo anche come viene parificata anche la tutela delle vittime, ad oggi differenziata in base al sesso.

In che modo agisce sul Giusto Processo? Partiamo dalle fasi iniziali, dalla querela e il successivo arresto e allontanamento dalla casa familiare. Qual’è la situazione attuale? Al riguardo sono state introdotte diverse modifiche al codice Penale e di Procedura Penale e al codice di Procedura Civile con la famosa Riforma Cartabia. Per fare un esempio rapido prenderemo in esame 2 modifiche del 2023. La prima è l’articolo 381 c.p.p. terzo comma che dice: ” Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all’articolo 90 bis. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.” La flagranza è posta in essere solo dalla dichiarazione orale del querelante e a ciò segue l’arresto. Se il querelante cambia idea, il querelato viene rimesso in libertà. Noi chiediamo che la limitazione della libertà personale avvenga in base a criteri oggettivi, non sulla base di una “dichiarazione orale”. Nel testo ci sono molti altri articoli relativi alla fase iniziale del procedimento, ad esempio l’inserimento del contraddittorio, la versione del querelato, che ora sembra solo un optional.

Riguardo all’allontanamento dalla casa coniugale vediamo un altro articolo entrato in vigore sempre nel 2023, un paio di mesi più tardi del precedente, il 384 bis c.p.p. comma 2  “Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli  e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.” e il 2-bis “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli….”. Quindi anche qui tutto parte dalla dichiarazione orale, che come abbiamo visto prima, ha valore di flagranza, e addirittura al di fuori dei casi di flagranza. Solo dopo anni di processo penale, di indagini, di testimonianze e interrogatori il querelato che ha subìto tutto ciò verrà assolto in formula piena “il fatto non sussiste”. Chiediamo anche qui che ci siano degli elementi oggettivi, elementi più solidi della mera dichiarazione orale.

Misure deterrenti all’uso strumentale del sistema giudiziario

L’uso strumentale del sistema giudiziario lo abbiamo quando una denuncia viene fatta per ottenere dei “vantaggi” a seguito della stessa. Prima del codice rosso le denunce vertevano principalmente in accuse di abusi verso i figli, sempre in concomitanza di procedimenti di separazione e contenziosi per l’affidamento dei figli. Ora la stragrande maggioranza usa l’accusa di maltrattamenti in famiglia (572 c.p.) e stalking (612 bis c.p.). Ovviamente dalla nuova normativa della dichiarazione orale della presunta vittima come vera e propria prova seguita dalla presunzione di veridicità (anche con elementi contraddittori) in base alle linee guida del libro bianco presente nel sito ministeriale delle “pari opportunità” (vedi qui), le denunce strumentali si sono quadruplicate. Cosa ci guadagnano? Innanzi tutto, con la legge del 19 luglio 2019, n. 69, detta anche “codice rosso” è stato introdotto l’articolo 64 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che dice come segue: “Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio , allo scioglimento dell’unione civile o alla responsabilità genitoriale, il pubblico ministero ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede….”. La denuncia e tutto ciò che ne segue finiscono “senza ritardo” sul tavolo del giudice de segue la separazione, che altro non può fare che concedere l’affidamento esclusivo (che altrimenti non avrebbero mai avuto l.54/2006), finché non si è chiarito a livello penale dopo anni di indagini e interrogatori. Anche quando segue l’archiviazione (per infondatezza dell’accusa), l’esclusivo è già stato assegnato. Come affermano i penalisti dell’Unione delle Camere Penali Italiane (vedi qui), anche a seguito di assoluzione piena le calunniatrici la fanno franca dalle conseguenze penali a causa dell’interpretazione del dolo per il reato di calunnia (cioè che non l’hanno fatto con l’intenzione di mandare in galera un innocente), oppure dallo scriminante dello stato di necessità per l’accusa di falsa testimonianza al pm. Quindi la nostra proposta inizia con l’aggravamento delle sanzioni per la calunnia (attualmente se condannate non si farebbero nemmeno un giorno di carcere) e punire la falsa testimonianza anche verso la polizia giudiziaria spesso delegata del pm (anche se la nuova legge 181/2025 prevede l’ascolto diretto della presunta vittima direttamente dal pm senza delega). in un altro articolo approfondiremo come si riconosce la denuncia strumentale. Questi argomenti li approfondiremo in seguito. Nella foto seguente uno dei motivi più frequenti.

Ottimizzazione delle risorse pubbliche per la tutela delle vittime di violenza e dei minori

Cosa intendiamo per ottimizzazione delle risorse pubbliche? Dalla legge 119/2013 e disposizioni successive ogni anno vengono previsti ingenti finanziamenti per i CAV (centri antiviolenza femminili) e viene regolarmente finanziato il c.d, Reddito di Libertà e tutti i sussidi che possono ottenere con la sola denuncia, come avvocato gratuito senza limiti di reddito, 6 mesi di congedo retribuito, mantenimento anticipato senza aspettare la sentenza di separazione e senza esame dei redditi (473 bis.70 c.p.c.e 282 bis c.p.p) con pignoramento immediato dal datore di lavoro del querelato, trasferimento senza autorizzazione del giudice tutelare e trasferimento di lavoro nella sede di destinazione senza impedimenti dai titolari, graduatoria agevolata per la casa popolare e dalla legge di bilancio 2026 possono accedere a tutti i bonus come se avessero isee zero. Premesso che molti beneficiari di questi introiti, anche quando la denuncia viene archiviata o il procedimento finisce in assoluzione dell’imputato, non sono tenuti al rimborso all’ente erogante. Quindi abbiamo un ingente spreco delle risorse pubbliche (che attingono da tutti i contribuenti), non destinati alle vere vittime, che spesso rimangono senza per esaurimento fondi. Lo stesso dicasi dei vari bonus con fondi limitati assorbiti dalle querelanti, che penalizzano le famiglie e donne veramente bisognose. I CAV incassano dai comuni importi da 5 cifre in su, certe volte anche di 6, anche loro non sono tenuti al rimborso nel caso di querela rivelatasi infondata. Nella proposta di legge chiediamo la restituzione dei soldi erogati dallo stato quando viene accertato in sede penale l’infondatezza dell’accusa. Nella foto la locandina nei sindacati.

Riguardo ai minori, le case famiglia incassano fondi comunali e spesso i gestori di tali strutture sono gli stessi giudici onorari, avvocati, psicologi e tecnici di CTU. Nella nostra proposta di legge abbiamo messo l’incompatibilità tra essere titolari, soci o parenti e affini di titolari e soci dallo svolgere le loro funzioni di ausiliari di magistrati nei procedimenti nei tribunali minorili, eliminando il conflitto di interessi.

Cos’è una proposta di legge di iniziativa popolare e come posso sostenerla?

La legge di iniziativa popolare in Italia è prevista e disciplinata dall’articolo 71, secondo comma, della Costituzione. Si tratta di una possibilità che viene data alla cittadinanza di presentare una proposta legislativa.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi – si legge nell’articolo 71 della costituzione -, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli”.

La legge di iniziativa popolare così deve essere scritta in articoli e corredata da 50.000 firme: possono sottoscrivere il testo tutti i cittadini residenti in Italia o all’estero che abbiano diritto di voto. Questo potere riconosciuto ai cittadini di dare avvio al procedimento legislativo è un istituto di “democrazia diretta”.

Come posso sostenerla?

Si può firmare in modalità digitale con le seguenti procedure:

1) Aprire la pagina dedicata alle proposte legge di iniziativa
popolare nei seguente link, in cui potrete leggere anche i testi integrali:

 https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400032


 https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400028

2) Entrare con la propria identità digitale (Spid, Cie, Cns o eIDAS).
3) Una volta completato l’accesso, accanto alla proposta di legge premere il pulsante blu con scritto SOSTIENI INIZIATIVA

Si può firmare con la classica firma in modalità cartacea presentandosi muniti del proprio documento di identità presso il proprio comune di residenza, se precedentemente attivato dai nostri promotori.

La lista dei comuni attivati nel territorio nazionale sarà in costante aggiornamento.

Chi vuole firmare in un comune diverso dal proprio comune di residenza è possibile farlo, ma oltre al documento di identità è necessario consegnare al funzionario comunale il certificato elettorale comprovante l’iscrizione nelle liste elettorali che si può ottenere direttamente al proprio comune oppure scaricarlo da qui https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-cittadino/certificati/