Il titolo descrive in breve il contenuto della lunghissima proposta di legge composta da ben 57 articoli + 2 conclusivi. E’ frutto di duro lavoro e di studio dei 4 Codici del Diritto in relazione alle modifiche introdotte da leggi, decreti legislativi ecc. che hanno modificato il sistema giudiziario a seguito della ratificazione della Convenzione di Istambul in merito al contrasto della violenza di genere nel 2013. Tale convenzione all’articolo 4 comma 4 dice: “Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.” Con l’autorizzazione di tale convenzione sono state introdotte nuove leggi e e modifiche ai codici penale, civile, di procedura penale e civile e anche al codice delle procedure di attuazione del c.p.p., inizialmente in maniera “timida” perché appunto erano “discriminatorie”, diventate via via sempre più decise fino all’attuale legge 181/2025 conosciuta come “femminicidio” e in cantiere ci sono altre proposte di legge in esame dello stesso stampo.
Modifiche ai codici penale, civile, di procedura penale e di procedura civile finalizzate a garantire l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e al giusto processo
Perché è necessario modificare la legge vigente per rendere i cittadini uguali davanti alla legge? L’articolo 3 della nostra Costituzione recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
La legge deve essere neutra, punire in base alla fattispecie di reato e non da chi lo commette o dal sesso della vittima. E nemmeno le aggravanti di tali reati devono essere maggiori e minori a seconda del genere, se la persona offesa di tale reato è un uomo o una donna.
Nel testo della nostra proposta di legge rende neutre quelle disposizioni che differenziano la pena e le condizioni carcerarie in base al sesso di chi viene condannato per una certa fattispecie di reato. in seguito vedremo anche come viene parificata anche la tutela delle vittime, ad oggi differenziata in base al sesso.

In che modo agisce sul Giusto Processo? Partiamo dalle fasi iniziali, dalla querela e il successivo arresto e allontanamento dalla casa familiare. Qual’è la situazione attuale? Al riguardo sono state introdotte diverse modifiche al codice Penale e di Procedura Penale e al codice di Procedura Civile con la famosa Riforma Cartabia. Per fare un esempio rapido prenderemo in esame 2 modifiche del 2023. La prima è l’articolo 381 c.p.p. terzo comma che dice: ” Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all’articolo 90 bis. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.” La flagranza è posta in essere solo dalla dichiarazione orale del querelante e a ciò segue l’arresto. Se il querelante cambia idea, il querelato viene rimesso in libertà. Noi chiediamo che la limitazione della libertà personale avvenga in base a criteri oggettivi, non sulla base di una “dichiarazione orale”. Nel testo ci sono molti altri articoli relativi alla fase iniziale del procedimento, ad esempio l’inserimento del contraddittorio, la versione del querelato, che ora sembra solo un optional.

Riguardo all’allontanamento dalla casa coniugale vediamo un altro articolo entrato in vigore sempre nel 2023, un paio di mesi più tardi del precedente, il 384 bis c.p.p. comma 2 “Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.” e il 2-bis “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli….”. Quindi anche qui tutto parte dalla dichiarazione orale, che come abbiamo visto prima, ha valore di flagranza, e addirittura al di fuori dei casi di flagranza. Solo dopo anni di processo penale, di indagini, di testimonianze e interrogatori il querelato che ha subìto tutto ciò verrà assolto in formula piena “il fatto non sussiste”. Chiediamo anche qui che ci siano degli elementi oggettivi, elementi più solidi della mera dichiarazione orale.
Misure deterrenti all’uso strumentale del sistema giudiziario
L’uso strumentale del sistema giudiziario lo abbiamo quando una denuncia viene fatta per ottenere dei “vantaggi” a seguito della stessa. Prima del codice rosso le denunce vertevano principalmente in accuse di abusi verso i figli, sempre in concomitanza di procedimenti di separazione e contenziosi per l’affidamento dei figli. Ora la stragrande maggioranza usa l’accusa di maltrattamenti in famiglia (572 c.p.) e stalking (612 bis c.p.). Ovviamente dalla nuova normativa della dichiarazione orale della presunta vittima come vera e propria prova seguita dalla presunzione di veridicità (anche con elementi contraddittori) in base alle linee guida del libro bianco presente nel sito ministeriale delle “pari opportunità” (vedi qui), le denunce strumentali si sono quadruplicate. Cosa ci guadagnano? Innanzi tutto, con la legge del 19 luglio 2019, n. 69, detta anche “codice rosso” è stato introdotto l’articolo 64 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che dice come segue: “Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio , allo scioglimento dell’unione civile o alla responsabilità genitoriale, il pubblico ministero ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede….”. La denuncia e tutto ciò che ne segue finiscono “senza ritardo” sul tavolo del giudice de segue la separazione, che altro non può fare che concedere l’affidamento esclusivo (che altrimenti non avrebbero mai avuto l.54/2006), finché non si è chiarito a livello penale dopo anni di indagini e interrogatori. Anche quando segue l’archiviazione (per infondatezza dell’accusa), l’esclusivo è già stato assegnato. Come affermano i penalisti dell’Unione delle Camere Penali Italiane (vedi qui), anche a seguito di assoluzione piena le calunniatrici la fanno franca dalle conseguenze penali a causa dell’interpretazione del dolo per il reato di calunnia (cioè che non l’hanno fatto con l’intenzione di mandare in galera un innocente), oppure dallo scriminante dello stato di necessità per l’accusa di falsa testimonianza al pm. Quindi la nostra proposta inizia con l’aggravamento delle sanzioni per la calunnia (attualmente se condannate non si farebbero nemmeno un giorno di carcere) e punire la falsa testimonianza anche verso la polizia giudiziaria spesso delegata del pm (anche se la nuova legge 181/2025 prevede l’ascolto diretto della presunta vittima direttamente dal pm senza delega). in un altro articolo approfondiremo come si riconosce la denuncia strumentale. Questi argomenti li approfondiremo in seguito. Nella foto seguente uno dei motivi più frequenti.

Ottimizzazione delle risorse pubbliche per la tutela delle vittime di violenza e dei minori
Cosa intendiamo per ottimizzazione delle risorse pubbliche? Dalla legge 119/2013 e disposizioni successive ogni anno vengono previsti ingenti finanziamenti per i CAV (centri antiviolenza femminili) e viene regolarmente finanziato il c.d, Reddito di Libertà e tutti i sussidi che possono ottenere con la sola denuncia, come avvocato gratuito senza limiti di reddito, 6 mesi di congedo retribuito, mantenimento anticipato senza aspettare la sentenza di separazione e senza esame dei redditi (473 bis.70 c.p.c.e 282 bis c.p.p) con pignoramento immediato dal datore di lavoro del querelato, trasferimento senza autorizzazione del giudice tutelare e trasferimento di lavoro nella sede di destinazione senza impedimenti dai titolari, graduatoria agevolata per la casa popolare e dalla legge di bilancio 2026 possono accedere a tutti i bonus come se avessero isee zero. Premesso che molti beneficiari di questi introiti, anche quando la denuncia viene archiviata o il procedimento finisce in assoluzione dell’imputato, non sono tenuti al rimborso all’ente erogante. Quindi abbiamo un ingente spreco delle risorse pubbliche (che attingono da tutti i contribuenti), non destinati alle vere vittime, che spesso rimangono senza per esaurimento fondi. Lo stesso dicasi dei vari bonus con fondi limitati assorbiti dalle querelanti, che penalizzano le famiglie e donne veramente bisognose. I CAV incassano dai comuni importi da 5 cifre in su, certe volte anche di 6, anche loro non sono tenuti al rimborso nel caso di querela rivelatasi infondata. Nella proposta di legge chiediamo la restituzione dei soldi erogati dallo stato quando viene accertato in sede penale l’infondatezza dell’accusa. Nella foto la locandina nei sindacati.

Riguardo ai minori, le case famiglia incassano fondi comunali e spesso i gestori di tali strutture sono gli stessi giudici onorari, avvocati, psicologi e tecnici di CTU. Nella nostra proposta di legge abbiamo messo l’incompatibilità tra essere titolari, soci o parenti e affini di titolari e soci dallo svolgere le loro funzioni di ausiliari di magistrati nei procedimenti nei tribunali minorili, eliminando il conflitto di interessi.