Un gravissimo fenomeno che da oltre 15 anni viene denunciato da operatori del sistema giudiziario. Questo fenomeno, divenuto particolarmente rilevante nell’ambito delle separazioni conflittuali, ha assunto connotati allarmanti, con un aumento costante delle denunce dette “strumentali” che mirano non alla tutela della propria incolumità ma all’ottenimento di vantaggi personali che altrimenti non avrebbero mai ottenuto: dall’affidamento esclusivo dei figli all’allontanamento dell’altro genitore, dal mantenimento economico all’accesso a proposte lavorative e a benefici riservati alle vittime di violenza. Numerose fonti istituzionali – magistrati, avvocati, psicologi forensi, esperti in criminologia e neuropsichiatria infantile – hanno segnalato da oltre un decennio una preoccupante incidenza di false accuse a danno dell’ex coniuge o partner. Il querelato subisce un procedimento penale lungo e doloroso, con costi economici, danni alla reputazione e profonde ripercussioni sulla propria vita personale e professionale, pur venendo infine assolto con formula piena in quanto innocente. E chi ha accusato falsamente, oltre a non pagare penalmente, non deve restituire allo stato i fondi erogati di cui ha indebitamente usufruito. E il rapporto con i figli è irrimediabilmente compromesso (lo scopo finale della falsa accusa è comunque raggiunto).Nel denunciare un generale aumento delle querele associate a procedimenti di separazione e affidamento dei figli, il Pubblico Ministero e Procuratore Aggiunto della sez. reati familiari Trib. di Bergamo, Carmen Pugliese squarcia il velo dell’ipocrisia da parte delle istituzioni riguardo alla diffusione delle accuse strumentali nelle separazioni. In un’intervista pubblicata su L’eco di Bergamo il PM Pugliese taglia corto e va diretta al punto:”I maltrattamenti in famiglia stanno diventando un’arma di ritorsione per i contenziosi civili durante le separazioni” e ancora ” solo in due casi su 10 si tratta di maltrattamenti veri”. Il resto (l’80%) sono querele enfatizzate e usate come ricatto nei confronti dei mariti durante la separazione, come precisa il giornalista Stefano Serpellini nell’articolo. Bisogna dare atto che in un contesto di denuncia di maltrattamento la donna utilizza la querela come esclusivo grimaldello ed investimento ai fini della separazione. Il problema grosso è che le vittime effettive sono poi proprio i minori. […] Si sta sempre più verificando questa forma di stalking post separazione: molte denunce pervengono a noi per pedinamenti, molestie telefoniche: altro non sono che il tentativo, magari maldestro, del povero padre di vedere il figlio davanti alla scuola, perché gli si è negata la possibilità di esercitare il corretto diritto di visita. […] Lo spaccato che vedo attraverso i processi per maltrattamenti e falsi abusi sessuali è veramente una situazione allarmante.” Oltre all’articolo, il video qui.

Dopo questa introduzione si illustreranno nel dettaglio (in questo articolo e nei prossimi che pubblicheremo) quali sono state le varie riforme legislative che hanno portato alla gravissima situazione attuale, in cui le denunce strumentali sono esponenzialmente aumentate e in cui è difficile trovare una separazione senza denuncia o minaccia di denuncia (al fine dell’accettazione di certe condizioni in consensuale). Senza andare in ordine cronologico partiamo dall’articolo 64 bis proc.att.c.p.p. Tale disposizione è stata inserita dall’art. 14 comma 1 della L. 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso) ed è stato modificato prima dall’art. 2, comma 12, della L. 27 settembre 2021, n. 134 e successivamente dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), l’ultima modifica è stata attuata dalla legge 181/2025 (c.d. femminicidio). È entrato a far parte dei protocolli dei tribunali ed è finito ad incentivare le querele strumentali al fine di agevolare nei procedimenti civili di separazione e affidamento dei figli. La comunicazione al tribunale civile di procedimenti appena avviati senza che sia stata accertata la veridicità della querela e debitamente accertata da elementi probatori o da una sentenza facendo così ottenere alla querela carattere strumentale, consentendo di far ottenere alla querelante tutti i vantaggi economici e di affidamento.
Introduzione del 64-bis proc. att. c.p.p. e varie modifiche legislative
L’art. 64-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è stato introdotto nel 2019 per risolvere le difficoltà di comunicazione dei procedimenti penali (relativamente a quelli concernenti i reati da codice rosso come il 572 o il 612-bis c.p.) al giudice civile “ai fini della decisione di separazione …e cause relative all’affidamento dei figli”.
La versione originaria è stata introdotta con la Legge 19 luglio 2019, n. 69 conosciuta come “Codice Rosso”.
Il pubblico ministero doveva comunicare al giudice civile la pendenza di procedimenti penali per reati di violenza domestica o di genere quando era pendente un procedimento di separazione, divorzio o responsabilità genitoriale.

Modifica del 2021 (Legge 27 settembre 2021, n. 134 – Riforma Cartabia penale). Estensione dell’ambito applicativo con l’aggiunta dell’articolo 575 cp nella forma tentata (tentato omicidio) e coordinamento con la riforma del processo penale.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia civile) | Aggiornamento della terminologia: vengono sostituiti i riferimenti alla “potestà genitoriale” con “responsabilità genitoriale” e comunicazione al tribunale dei minorenni per la sospensione e la revoca della stessa e adeguati i richiami ai nuovi procedimenti civili in materia familiare. Da notare che prima procedevano alla sospensione della responsabilità genitoriale quasi di default all’arrivo della comunicazione, ma essendo oramai gran parte delle querele poi risultate infondate ora attendono che ci sia una condanna passata in giudicato in tutti i gradi di giudizio (non basta quindi la condanna in primo grado e il perché lo approfondiremo successivamente)

Con la Legge 2 dicembre 2025, n. 181 (cosiddetta legge sul femminicidio), l’art. 64-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale viene integralmente sostituito. Non si tratta quindi di singole modifiche, ma di una completa riscrittura della disciplina. È cambiata la rubrica (titolo) da “Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile” a “Comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile o a altra autorità giudiziaria“. C’è un nuovo obbligo per il pubblico ministero: il PM deve accertare se siano pendenti procedimenti civili o familiari (separazione, divorzio, responsabilità genitoriale, affidamento dei figli ecc.) prima di procedere alle comunicazioni. Ampliamento degli atti da trasmettere: non solo ordinanze cautelari, avviso di conclusione delle indagini, archiviazione e sentenze, ma anche ulteriori atti del procedimento non coperti da segreto. Ampliamento dei destinatari: gli atti possono essere trasmessi non soltanto al giudice civile, ma anche alle altre autorità giudiziarie competenti. Ampliamento dei soggetti: sono inclusi anche le persone conviventi come altri familiari e altre persone legate da relazione affettiva anche non conviventi.

La trasmissione degli atti è l’obbligo di inviare copia dei provvedimenti cautelari, avvisi di conclusione indagini, archiviazione o sentenze al giudice civile competente per i procedimenti di separazione o affidamento minori. Nonostante la norma del 64-bis sia legge dal 2019 (prima versione), i tribunali l’hanno recepita singolarmente in tempi diversi nel territorio italiano. Hanno istituito un indirizzo di posta elettronica dedicato per la trasmissione dalla cancelleria del tribunale penale agli uffici del giudice civile che ha in carico il fascicolo della separazione.

Da premettere che le querelanti avranno condizioni privilegiate per tutta la durata del processo penale e le manterranno il più delle volte anche quando in sede penale l’accusa sarà dichiarata infondata. Quindi abbiamo un sistema normativo che consente alle donne malevole e senza scrupoli di ottenere in sede civile un vero e proprio “asso piglia tutto” non essendoci ancora misure deterrenti all’uso strumentale del sistema giudiziario. Ma il più delle volte è proprio in sede civile che si capirà che l’accusa è infondata e strumentale proprio dal comportamento della “presunta vittima” che si trasforma in “carnefice”. Purtroppo, come viene ribadito qui, una recente pronuncia della cassazione stabilisce che il percorso civile può procedere anche in maniera indipendente a prescindere dall’esito del procedimento penale, anche con un’assoluzione piena dalle accuse, il giudice civile può continuare a considerare il genitore maltrattante o viceversa restituire a quest’ultimo l’affidamento condiviso e la libera frequentazione dei figli con la sospensione degli incontri protetti anche a processo penale non concluso. È essenziale sfruttare il 64-bis per aggiornare il procedimento civile degli ultimi sviluppi del procedimento penale. La comunicazione “senza ritardo” non vale più quando l’accusa risulta infondata, è necessario interessarsi personalmente tramite il proprio avvocato del sollecito alla cancelleria.








